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GUARDIA DI FINANZA, CARABINIERI, POLIZIA DI STATO E POLIZIA PENITENZIARIA: LA DISCIPLINA NORMATIVA RELATIVA ALLA RIDETERMINAZIONE DEL TFS CON INCLUSIONE NELLA RELATIVA BASE DI CALCOLO DEI C.D. 6 SCATTI STIPENDIALI ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E A ORDINAMENTO MILITARE.

LA DISCIPLINA NORMATIVA RELATIVA ALLA RI-DETERMINAZIONE DEL TFS CON INCLUSIONE NELLA RELATIVA BASE DI CALCOLO DEI C.D. 6 SCATTI STIPENDIALI ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE ED IN PARTICOLAR MODO AD ORDINAMENTO MILITARE.

La disposizione normativa di riferimento ai fini dell’attribuzione dei benefici economici inerenti i c.d. sei scatti stipendiali del 2,50 % sull’ultimo stipendio si rinviene nell’art. 6 bis , comma 1, del d.l. n. 387/1987 così come modificato dall’art. 21 della L. n. 232/1990 riguardante il personale di polizia ad ordinamento civile ovvero  Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria.

Il comma 1 della disposizione poc’anzi citata prevede che “1. Al personale della Polizia di Stato….(omissis), che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto

Il successivo comma 2  prevede l’applicabilità del beneficio de quo “anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

Ciò premesso, per gli ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, ovverosia alle forze di Polizia ad ordinamento militare, , tale applicabilità è sancita in maniera dirimente dall’art. 1911, comma 3, del D.lgs n. 66/2010 (c.d. Codice dell’Ordinamento Militare), il quale dispone che “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D. L. 21 settembre 1987 n.387 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987 n.472”.

Pertanto, la normativa di riferimento prevede chiaramente che i c.d. 6 scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del TFS  quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause;

  • Età
  • Inabilità permanente
  • Decesso
  • A domanda, qualora al momento della cessazione del servizio siano stati compiuti 55 anni (dato anagrafico) e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile (dato contributivo)

Nonostante la disciplina sopra richiamata è chiara nel riconoscere il suddetto beneficio anche alle Forze di Polizia  ad ordinamento militare che cessi dal servizio a domanda con i requisiti di cui al precedente punto 4, l’Istituto Prevideziale mediante un’errata interpretazione delle disposizioni susseguitesi nel tempo, non include nella relativa base di calcolo del TFS i  c.d. 6 scatti aggiuntivi, determinando un danno economico per il personale di polizia posto in quiescenza .

Sul punto, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è pressochè costante in relazione all’applicabilità della disposizione in esame del  riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali alle forze di polizia ad ordinamento militare(T.A.R. Sicilia, Catania sez. III, 14.4.2022, n. 866; ex pluribus T.A.R., Lombardia, Milano, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; 13 maggio 2021 n. 1184; T.A.R. Friuli Vnezia Giulia, 23 aprile 2021, n. 133; 16 dicembre 2021 nn.  374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 nonché 17 dicembre 2021 nn. 383, 384; si v.  pure T.A.R. Veneto, 4 gennaio 2022, nn. 2, 3 e 6, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 ottobre 2021, n. 2962).

Anche l’esponente Studio Legale ha avuto modo di occuparsi della vicenda in esame ottenendo il diritto alla rideterminazione del TFS per un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri (TAR CATANIA sentenza n.3080/2022 pubblicata il 28.11.2022).

La questione è stata definivamente risolta anche dai Giudici Amministrativi di Secondo Grado, in particolare dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 770/2022 a cui hanno fatto seguito numerose sentenze del Supremo Consesso(ex pluribus CGARS nn.929/2022-936/2022-1329/2022) che hanno confermato l’ormai giurisprudenza consolidatasi in primo grado.

Di recente, sulla scia della Giurisprudenza del CGARS anche il Consiglio di Stato con sentenza n.2762/2023, richiamando per l’appunto, i principi già espressi dal  CGARS  con le sentenze testé citate, ha avvalorato l’orientamento secondo il quale il personale di Polizia ad ordinamento Militare che cessi dal servizio a domanda ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 bis , comma 2, del d.l. n. 387/1987 così come modificato dall’art. 21 della L. n. 232/1990 ha diritto ad ottenere il ricalcolo e/o corresponsione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei 6 scatti stipendiali.

E’ opportuno precisare che il termine per richiedere il ricalcolo del tfs soggiace al termine di prescrizione quinquiennale.

Con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale la giurisprudenza non è concorde, ritenendo in taluni casi che tale termine decorra dalla cessazione del servizio e, in altri casi, dalla data di liquidazione del trattamento di fini servizio.

Si rappresenta infine che, anche con riferimento al termine  del 30 giugno di presentazione della domanda e nel quale sono maturate le predette anzianità, tale termine non è stabilito a pena di decadenza come da tempo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1231/2019, quest’ultima confermata dal CGARS con la sentenza n. 770/2022 e dal medesimo C.d.S con la sentenza n.2762/2023, trattandosi nella fattispecie di un termine ordinatorio.

In virtù di quanto sopra rappresentato risulta oltremodo opportuna una verifica della posizione di tutto il personale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile(Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) e ad ordinamento Militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) posto in quiescenza a domanda ed in possesso dei requisiti anagrafici e di anzianità di servizio richiesti dalle disposizioni sopra calendate.

Dunque, il personale il personale interessato che intenda approfondire la tematica in oggetto e valutare la propria posizione al fine di ottenere la rideterminazione dell’indennità di buona uscita così come delineato dall’art. 6 bis d.l. 387/87, potrà contattare lo scrivente Studio Legale al fine di ricevere tutte le informazioni necessarie.

Fidone Associati Società Benefit tra Avvocati S.R.L.

Avv. Filippo Nula

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