Con l’ordinanza n. 10233 del 18 aprile 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio la nullità di una delibera assembleare, decorso il termine triennale di decadenza ex art. 2379 c.c., nonostante in primo grado sia stata proposta domanda di annullamento della stessa.
Nel caso di specie, avendo il socio di una S.p.a. convenuto in giudizio la società medesima ai fini dell’annullamento di una delibera assembleare ed essendo, a seguito della sentenza del giudice di prime cure, rimasto soccombente, proponeva appello avverso la stessa deducendone la nullità, nella convinzione che l’assemblea dei soci si fosse illecitamente attribuita la competenza a deliberare su materie riservate per legge al consiglio di amministrazione.
Tuttavia, il giudice di secondo grado riteneva che la domanda di nullità della delibera impugnata, essendo stata proposta per la prima volta in appello, dovesse considerarsi, a norma dell’art. 345 c.p.c., come nuova e, pertanto, inammissibile; aggiungeva, inoltre, che la delibera non poteva comunque essere messa in discussione per decorso del termine triennale di cui all’art. 2379 co. 1 c.c. che così dispone: “Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito […]”.
Continua la disposizione de qua stabilendo, al secondo comma, che “Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l’invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
La questione è stata portata all’attenzione della Corte di Cassazione, ove il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse omesso di constatare che la nullità delle delibere assembleari, qualora fosse emersa dagli atti ritualmente acquisiti al processo, potesse essere rilevata d’ufficio e pronunciata dal giudice anche in grado d’appello, nonostante la parte avesse proposto domanda di annullamento.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza testé richiamata, si è allora espressa sulla rilevabilità d’ufficio della nullità di una delibera assembleare e sul decorso del termine triennale, stabilendo il seguente principio di diritto: “il giudice, se investito dell’azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; se, invece, la domanda ha per oggetto l’esecuzione o l’annullamento della delibera, la rilevabilità d’ufficio della nullità di quest’ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev’essere coordinata con il principio della domanda ”.
Pertanto, qualora il giudice sia stato investito dell’azione di nullità di una delibera assembleare, può rilevarla d’ufficio, ex art. 2379 co. 2 c.c., per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo, e dichiarare la nullità della delibera stessa.
Diversamente, nel caso in cui il giudice sia stato investito non di una domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità di una delibera ma di una domanda di annullabilità della stessa, la rilevabilità d’ufficio della nullità da parte del giudice dev’essere coordinata con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.
L’ordinanza, infine, continua precisando che, in ogni caso, il “potere (e dovere) di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d’ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte, pari a tre anni dall’iscrizione o dal deposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea”.
In conclusione, il giudice non può rilevare e dichiarare d’ufficio la nullità di una delibera dell’assemblea dei soci in mancanza di una domanda a tale fine proposta, traducendosi, diversamente, la pronuncia nell’inammissibile accoglimento di una domanda nuova.
Avv. Iside Terranova