Con la sentenza n. 386 del 05.06.2023, il C.G.A. per la Regione Siciliana ha riformato la sentenza n. 159/2023 del TAR Catania, annullando due divieti di assistere a manifestazioni sportive comminati ai giocatori minorenni della squadra calcistica “Libertas Catania Nuova”, a seguito dei fatti verificatisi in occasione dell’incontro di calcio tra quest’ultima e l’ASD Gymnica Scordia, valevole per il campionato di calcio F.I.G.C. Allievi Under 17 Provinciali Girone SF, disputatosi il 06/05/2022 a Scordia (CT) presso il campo comunale “Aldo Binanti”.
Secondo la Questura, infatti, i minori, rappresentati e difesi nel giudizio di secondo grado dall’Avvocato Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dagli Avvocati Rosario Giommarresi e Bruno Palumbo, avrebbero accerchiato e aggredito i giocatori della squadra di casa mentre erano intenti ad esultare per il risultato ottenuto.
A sostegno del ricorso di primo grado venivano dedotte censure sia di natura sostanziale (mancanza dei presupposti di fatto per l’adozione della misura), accolte in primo grado con riferimento a quattro giocatori, che di natura procedimentale (violazione delle norme che disciplinano la partecipazione procedimentale)
Ebbene, il Giudice di seconde cure ha ritenuto fondate le deduzioni relative al mancato rispetto delle norme che disciplinano la partecipazione procedimentale dei soggetti destinatari dei provvedimenti di Daspo.
A tal riguardo, il C.G.A. ha ritenuto che il Daspo può essere inflitto per una durata che va uno a cinque anni e la specifica determinazione della stessa non può essere rimessa all’arbitrium della P.A.
La determinazione del dato temporale deve essere intesa come potere di scelta vincolato a specifiche ragioni desumibili da una adeguata motivazione rinvenibile nel provvedimento interdittivo.
Pertanto, il Giudice di appello ha accolto il ricorso affermando testualmente che <<Ad una esatta dosimetria temporale della misura può pervenirsi valorizzando non soltanto i fatti nella loro oggettività, ma valutando altresì i profili soggettivi del destinatario del provvedimento, valutazione che potrà ritenersi completa solo a seguito della sua partecipazione al procedimento. Per costante giurisprudenza, infatti, la partecipazione procedimentale garantita dalla legge 241/90 assolve a due distinte esigenze: mettere in condizione il cittadino di fare valere le proprie argomentazioni difensive e consentire all’amministrazione di acquisire le informazioni e le notizie che le consentiranno di adottare il provvedimento più adeguato per il raggiungimento degli scopi per cui gli è stato attribuito il potere. La “quantificazione” temporale della misura – al di fuori del solo caso (che nella specie non ricorre, poiché la misura interdittiva inflitta ai due minorenni ha durata rispettivamente biennale e triennale) in cui l’Autorità di P.S. contenga la sanzione concretamente irrogata in misura pari al minimo edittale (ossia, per la vicenda in esame, di un anno), giacché solo in tale ipotesi la dosimetria della sanzione può effettivamente operarsi anche prescindendo dalla valutazione degli elementi, di natura soggettiva, che solo la parte privata può addurre (e che ha pieno diritto di addurre) al procedimento, non potendosi configurare una sanzione più mite allorché sia stata accertata con certezza, nella sua oggettività, la sussistenza della condotta sanzionabile – necessita di una adeguata ed intellegibile motivazione che, per essere ragionevole, non potrà non tenere conto di quanto appreso dall’amministrazione proprio in esito alla partecipazione procedimentale del soggetto privato, partecipazione garantita dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90>>.
Altri due giocatori della Libertas Catania Nuova, oltre ai quattro in relazione ai quali il TAR Catania aveva già annullato il Daspo comminato dalla Questura, potranno, quindi, tornare a mettere piede in campo.
Avv. Rosario Giommarresi