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CHIARIRE I DUBBI DELLA RETE: IL GIUDICATO AMMINISTRATIVO ED I SUOI EFFETTI. Avv. Rosario Giommarresi

  1. Premessa.

Il giudicato amministrativo si forma quando siano stati esperiti tutti i mezzi d’impugnazione contro la sentenza del giudice, ovvero quando i mezzi non siano più esperibili per decorrenza dei termini fissati dalla legge.

Ne deriva che, in tal caso, la sentenza diventa definitiva ed immutabile.

Il giudicato può concernere solo le sentenze di merito, venendo escluse le questioni pregiudiziali decise incidenter tantum e le sentenze interlocutorie di rito.

  1. Il giudicato amministrativo di accoglimento e di rigetto.

Il giudicato amministrativo di accoglimento concerne esclusivamente i motivi esaminati dal giudice e valutati come fondati con la sentenza di annullamento.

Il giudicato amministrativo di rigetto, invece, preclude la possibilità di proporre nuovi motivi d’impugnativa in caso di rigetto del gravame, poiché il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile.

  1. Gli effetti del giudicato amministrativo.

Il giudicato amministrativo produce due tipi di effetti.

L’effetto preclusivo: è precluso qualsiasi nuovo giudizio che ha ad oggetto la stessa questione decisa nella sentenza. In qualsiasi altro giudizio che ha un diverso oggetto, inoltre, il giudice è vincolato al punto deciso con la sentenza passata in giudicato.

L’effetto costitutivo: il giudicato amministrativo crea una nuova situazione giuridica indipendentemente dalla conformità o dalla difformità di questa rispetto alla situazione giuridica preesistente.

L’amministrazione che è parte del giudizio rimane vincolata al giudicato in quanto la sua ulteriore attività deve conformarsi ad esso, a pena di elusione del giudicato.

Si ha elusione del giudicato amministrativo quando la Pubblica Amministrazione adotti un provvedimento solo formalmente ottemperativo, lasciando sostanzialmente insoddisfatto l’interesse riconosciuto meritevole di tutela.

Anche il giudice amministrativo rimane vincolato alla sentenza, se l’atto che ne ha formato oggetto sia sottoposto al suo sindacato.

  1. L’efficacia del giudicato amministrativo e la decorrenza dei termini per impugnare il provvedimento lesivo.

Un’interessante pronunzia dell’Adunanza Plenaria, la n. 4/2019, ha avuto modo di approfondire i profili concernenti l’efficacia del giudicato amministrativo e la decorrenza dei termini per impugnare il provvedimento lesivo.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il giudicato amministrativo abbia di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produca effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato l’atto lesivo.

I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto.

Quanto al termine per impugnare il provvedimento amministrativo, l’A.P. ha affermato che lo stesso decorra dalla “piena conoscenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi, non assumendo rilievo al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa, né potrebbe invocarsi l’istituto del prospective overruling per giustificare la perdurante applicazione di un orientamento interpretativo non espressione di un diritto vivente, perché sviluppatosi in un arco temporale di pochi mesi e perché fondato su premesse processuali e conclusioni sostanziali che presentano profili di contrarietà a consolidati indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, specie quando l’irretroattività della nuova esegesi avrebbe l’effetto di sacrificare la legittima aspettativa di un’amplia platea di soggetti controinteressati, producendo così effetti in danno degli stessi“.

  1. L’efficacia del giudicato amministrativo nel giudizio di ottemperanza.

Nel giudizio di ottemperanza può essere dedotta come contrastante con il giudicato non solo l’inerzia della pubblica amministrazione, cioè il non facere (inottemperanza in senso stretto), ma anche un facere, cioè un comportamento attivo, attraverso cui si realizzi un’ottemperanza parziale o inesatta, ovvero ancora la violazione o l’elusione attiva del giudicato (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza numero 2002 del 20 aprile 2015).

Il nuovo atto emanato dall’amministrazione, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato quando da quest’ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza.

Si avrà, quindi, elusione del giudicato se l’amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue sostanzialmente l’obiettivo di aggirarle, fraudolentemente allo stesso esito già ritenuto illegittimo.

 

Avv. Rosario Giommarresi

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