La questione del risarcimento dei danni da lesione del legittimo affidamento del privato determinato dall’annullamento di un permesso di costruire ha conosciuto, nel tempo, posizioni contrastanti, in merito alle quali ha posto chiarezza l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (AA.PP. nn. 19 e 20 del 2021).
In particolare, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per la lesione dell’affidamento ingenerato nel privato in forza di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in autotutela o in sede giurisdizionale, necessita che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto.
Tale convincimento ragionevole deve essere escluso in caso di illegittimità evidente del titolo rilasciato o quando il destinatario del provvedimento abbia conoscenza dell’impugnazione dell’atto in sede giurisdizionale.
Invero, nei rapporti inerenti l’esercizio della pubblica funzione, può ravvisarsi un legittimo affidamento del privato nel corretto esercizio del potere amministrativo da parte della P.A. conforme ai canoni di correttezza e buona fede, che determina una responsabilità per violazione dei suddetti canoni civilistici.
La cognizione delle controversie in cui si verte in materia di danni da lesione dell’affidamento sul provvedimento favorevole della P.A, successivamente annullato, rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Avv. Giovanni Francesco Fidone