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L’ACCERTAMENTO TECNICO IRRIPETIBILE

Nell’ordinamento penale italiano la prova si forma in dibattimento sulla base del principio inviolabile del contraddittorio.

Tuttavia, in deroga a tale sacrosanto principio, può accadere che durante le indagini si proceda ad anticipazione della formazione della prova e alla raccolta di elementi da conservare fino al dibattimento, in quanto rinviarne l’acquisizione comprometterebbe l’assunzione della prova.

Si parla in questo caso di accertamenti tecnici irripetibili.

Ai sensi dell’art 360 c. 1 c.p.p. l’accertamento tecnico irripetibile è tale quando riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (es. l’esame balistico).

Altresì si parla di accertamento tecnico irripetibile quando è l’accertamento stesso che determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile (es. l’esame autoptico)

L’atto è irripetibile dunque quando non si può rinviare perché non sarebbe possibile effettuarlo in condizione omogenee in dibattimento.

A lungo si è dibattuto circa la natura della c.d. “relazione di servizio” della Polizia Giudiziaria, fino a che le Sezioni Unite con la sentenza Greco (Sentenza 17 ottobre 2006 – 18 dicembre 2006, n. 41281) hanno statuito che: “ non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo del dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine , esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contradditorio tra le parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo, luoghi, persone o cose rappresentati”.

Il giudizio di irripetibilità va formulato in concreto dal giudice del merito.

Diversa categoria è rappresentata dagli accertamenti divenuti “irripetibili” per circostanze successive e non previste al momento della loro formazione (ad esempio dichiarazione rese da un test deceduto prima della fase dibattimentale)

Se nella fase delle indagini il P.M. decide di procedere ad un accertamento tecnico irripetibile deve comunque e sempre essere garantita la partecipazione delle parti, dei rispettivi difensori ed eventualmente dei consulenti tecnici di parte.

Il P.M. ha l’obbligo di dare avviso senza ritardo all’indagato, alla persona offesa, ai rispettivi difensori ed anche, ai sensi della Cass. Pen., Sez. II, 26 aprile 2018, n. 34745 alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini.

Ciò al fine di comunicare anche la possibilità di nominare proprio consulenti tecnici che, una volta nominati, parteciperanno alle operazioni peritali al fine di formulare osservazioni e riserve.

Interessante ricordare che grazie alla legge 397/2000 che disciplina le c.d. “investigazioni difensive” è stata riconosciuta piena autonomia alla capacità investigativa del difensore che può procedere autonomamente, nell’interesse del suo assistito, ad un atto irripetibile.

Il difensore in questo caso deve redigere, così come è tenuta a farlo la Polizia Giudiziaria, a redigere un verbale contenere l’indicazione della data, del luogo, le generalità di tutte le persone intervenute e a che titolo, descrizione dello stato dei luoghi, indicazione di eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici e audiovisivi.

Il difensore deve dare avviso al P.M. di volere procedere ai sensi dell’art. 360 c.p.p.  e non potrà mai con la sua attività difensiva alterare o modificare lo stato dei luoghi.

Il P.M. avvisato può, qualora non sia la Procura ad esperire atti irripetibili, assistere o fare assistere alle attività compiuta dal difensore.

L’accertamento tecnico irripetibile disposto dal P.M. o contenuto nel “fascicolo del difensore” è inserito nel fascicolo del dibattimento ed è utilizzabile dal giudice ai fini della decisione.

Avv. Sandra Amarù

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