Il TAR Catania ha ribadito, con la sentenza n. 2686 del 15/09/2023, i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela esecutiva per i beni che si trovano nel patrimonio dell’ente.
Nello specifico, la sentenza riconosce che ““il potere di autotutela esecutiva, previsto all’art. 823, comma 2, c.c., presuppone il previo accertamento della natura di bene patrimoniale indisponibile del compendio immobiliare oggetto di tutela recuperatoria pubblicistica, poiché, diversamente, il bene pubblico ricompreso nel patrimonio disponibile dell’ente può costituire oggetto di tutela soltanto mediante l’esperimento delle azioni civilistiche possessorie o della rei vindicatio (ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 19/05/2023, n. 4987 e sez. VI, 29/08/2019, n. 5934).
Un bene acquisito ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è riconducibile al patrimonio indisponibile dell’Ente solo a fronte di una deliberazione consiliare che dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici o la vocazione dell’immobile al soddisfacimento di pubbliche finalità (ex multis, T.A.R. Palermo, sez. II, 13/10/2022, n. 2848). Pertanto, in mancanza di una deliberazione in tale senso, il bene deve considerarsi rientrante nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con la conseguente nullità – rilevabile anche d’ufficio dal giudice – degli atti di autotutela esecutoria adottati (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5934) ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990 (C.G.A.R.S., sez. giur., 3 aprile 2019,-OMISSIS-78), dovendo il Comune rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria per esperire una comune azione a difesa della proprietà”.
Avv. Giovanni Francesco Fidone