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L’ENTE LOCALE NON HA OBBLIGO DI COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI TIPO RESIDENZIALE/ASSISTENZIALE IN CASO DI ELEVATO REDDITO DEL NUOCLEO FAMILIARE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO. COMMENTO A SENTENZA N. 477/2024 DEL TAR PALERMO SEZIONE IV.

Con sentenza n. 477 dell’08.02.2024, il TAR Sicilia Palermo Sezione IV ha accolto le difese di un Comune, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rosario Giommarresi, in una controversia nella quale il Giudice Amministrativo era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno dei provvedimenti, con i quali l’ente comunale aveva ritenuto che la retta di ricovero di un soggetto disabile non avrebbe potuto essere posta a carico dell’Amministrazione.

All’uopo, l’ente comunale aveva precedentemente effettuato dettagliati accertamenti patrimoniali con riferimento ai redditi del soggetto beneficiario, al fine di valutare la quota di compartecipazione alla retta.

Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, accogliendo le difese dell’ente locale, richiamando un orientamento giurisprudenziale citato dal Comune nelle proprie difese, secondo cui “gli enti erogatori possono legittimamente estendere l’ambito previsto dal d. lgs. 109/1998 ai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell’art. 433 c.c., precisando che tale estensione è finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse alle quali può potenzialmente attingere” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14 gennaio 2014, n. 99 nonché, più recentemente, Consiglio di Stato, Sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1045). … nella specie non è la “semplice presenza degli obbligati agli alimenti” ad escludere la compartecipazione dell’Amministrazione comunale alla retta alberghiera della disabile, ma la considerazione dell’apporto economico che il figlio non convivente della stessa, tenuto conto della sua capacità reddituale, è suscettibile di recare al sostenimento dei relativi costi.” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 8 marzo 2023, n. 2402)”.

Ed infatti, il TAR ha precisato che il figlio maggiorenne non autosufficiente convivente fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori.

Ne deriva che correttamente il Comune ha fatto riferimento all’ISEE del nucleo familiare della ricorrente per negare la propria compartecipazione agli oneri economici derivanti dal ricovero.

In detta prospettiva, il TAR Palermo ha affermato che <<la necessità di porre a carico del nucleo familiare della ricorrente le spese di ricovero deriva dalla capienza del relativo patrimonio senza che la circostanza possa definirsi incongrua o comunque violativa dei principi in materia assistenziale. Diversamente da quanto assunto dalla ricorrente, appare invece come il ricostruito quadro sia del tutto coerente anzitutto con le previsioni di rango costituzionale, nella misura in cui si ritenga che restino esclusi dalle provvidenze economiche di assistenza sociale coloro che abbiano i requisiti reddituali per potervi provvedere da soli o congiuntamente al proprio nucleo familiare in ipotesi di minori d’età o di maggiorenni non autosufficienti>>.

Sulla scorta delle superiori argomentazioni, il TAR ha, quindi, accolto integralmente le difese del Comune rappresentato e difeso dall’Avv. Rosario Giommarresi, ritenendo infondato il ricorso.

 

Avv. Rosario Giommarresi

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