Coadiuvato dai colleghi di studio Rosario Giommarresi e Salvatore Brighina, per i profili di diritto amministrativo, e Giovanni Luca Baglieri, per i profili civilistici, l’Avv. Giovanni Francesco Fidone ha assistito, prima davanti al TAR Lazio e poi davanti al Consiglio di Stato, la società proprietaria di una stazione di servizio insistente su un raccordo autostradale avverso il diniego di rinnovo della concessione opposto da Anas, motivato sulla scorta della applicazione della propria circolare n. 3/2008.
Confermando la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha accolto le difese dell’Avv. Fidone in relazione al profilo di difetto di istruttoria e di motivazione: “ANAS non è un soggetto pubblico che soggiace al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ma, al contrario, è una pubblica amministrazione che deve agire, orientare e regolare un determinato settore, quello ossia della circolazione stradale e della connessa sicurezza. Dinanzi a tali livelli di complessità, è d’uopo che il privato si attivi presentando progetti risolutivi ma, dinanzi a simili proposte, l’azione di ANAS non deve limitarsi ad esprimere mere posizioni di rigetto, dovendo sia indicare le ragioni di effettivo pericolo, sia precisare e suggerire possibili soluzioni alternative. Da quanto detto consegue un evidente difetto di istruttoria nella parte in cui ANAS ha dimostrato di non avere sufficientemente valutato se le soluzioni prospettate … pur potendo in qualche modo rientrare nel regime di deroga rispetto alla circolare n. 3 del 2008, potessero in ogni caso garantire uno standard minimo di sicurezza stradale. Valutazione questa del tutto omessa dal momento che, come del resto anticipato, ANAS si è limitata a riportare la mera devianza dal parametro fissato dalla disciplina sulle intersezioni stradali … A tutto questo (difetto di motivazione in quanto non spiega le ragioni per cui non si potrebbe applicare la deroga, e in quale misura, per gli impianti esistenti) si aggiunga che il comportamento di ANAS si rivela altresì contraddittorio … nella parte in cui, nel preavviso di rigetto (per relationem richiamato nel provvedimento definitivo e dunque parte integrante della motivazione): da un lato ammette la presenza dei presupposti per l’applicazione di un regime derogatorio rispetto alla circolare n. 3 del 2008; dall’altro lato applica in maniera pedissequa (dunque senza margini di deroga alcuna) i parametri a tal fine fissati dalla suddetta circolare n. 3 del 2008 (e prima ancora dal DM 19 aprile 2006 il quale parla, tuttavia, di applicazione solo “tendenziale” per gli impianti esistenti)”.
