Con la sentenza n. 10317 del 23 dicembre 2024 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, è stata nella sostanza confermata (con il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale), la sentenza n. 5923/2024 del TAR Lazio, che aveva accolto il ricorso proposto da una società operante nell’ambito della logistica agroalimentare, illegittimamente esclusa da una misura del PNRR, rappresentata e difesa in giudizio da me e dall’Avv. Massimo Cavaleri.

Nel riconoscere l’illegittimità di gran parte del provvedimento impugnato, il Consiglio di Stato ha affermato alcuni principi interessanti, applicabili anche nelle procedure di accesso a benefici pubblici.

In primo luogo, secondo l’appellante principale, la sentenza di primo grado non avrebbe potuto discostarsi dall’accertamento tecnico contenuto negli atti istruttori dell’Agenzia, oltretutto senza l’ausilio di un proprio C.T.U., senza richiedere chiarimenti alla P.A. e senza disporre una verificazione. Sul tema il Consiglio di Stato, accogliendo la tesi dell’Avv. Fidone, ha riconosciuto che “tutti i profili di doglianza ritenuti fondati nella sentenza impugnata attengono essenzialmente all’interpretazione ed applicazione della lex specialis della procedura (come la individuazione dei costi finanziabili) e non anche a questioni di dimensione tecnica sicché, da un lato, non v’è il rischio di una sostituzione dell’amministrazione nella definizione della vicenda e, dall’altro, non risulta indispensabile il ricorso a strumenti quali la verificazione e la consulenza tecnica”.

In secondo luogo, il Giudice Amministrativo d’appello, richiamando propria pregressa giurisprudenza, ha chiarito che la categoria delle clausole immediatamente escludenti “è circoscritta a quelle che precludano ab initio la partecipazione alla procedura, o perché fissano requisiti eccessivamente stringenti o sproporzionati, o perché impongono oneri inesigibili, o perché rendono di fatto impossibile la formulazione di un’offerta; laddove, invece, le clausole semplicemente penalizzanti perché lesive della par condicio ovvero tali da avvantaggiare alcuni concorrenti” (Cons. Stato , sez. III , 05/06/2024 , n. 5050)”.

Infine, altro aspetto interessante, fra gli altri, è quello inerente gli istituti della rettifica e della modifica: “mentre la “rettifica” è atto con il quale si pone rimedio ad un errore materiale in cui è incorsa l’amministrazione nella redazione del provvedimento, la “modifica” ha portata innovativa perché incide, con effetti ex nunc, sul contenuto materiale e dispositivo del provvedimento. Nel campo delle procedure selettive in cui v’è la presenza di operatori controinteressati rispetto all’accoglimento della domanda di finanziamento, l’osservanza del fondamentale principio della par condicio e della predeterminazione della disciplina che regola l’esame delle domande impedisce, peraltro, che l’amministrazione procedente possa emendare la propria svista redazionale ovvero, a fortiori, innovare la lex specialis a mezzo di meri chiarimenti (così, con riguardo alla rettifica Cons. Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 64 e con riguardo alla modifica Cons. Stato, sez. V, 27/07/2020, n. 4758)”.

Accogliendo la nostra tesi difensiva, anche il Consiglio di Stato ha nella sostanza riconosciuto l’illegittimità del provvedimento che impediva l’accesso alle agevolazioni del PNRR.

Leave a comment