Con Ordinanza del 16.12.2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione IV Civile, ha rigettato il ricorso promosso da una società di gestione del servizio idrico che, in materia di pubblico impiego privatizzato, aveva impugnato la pronunzia di secondo grado con la quale era stato riconosciuto il risarcimento danno ad un dipendente, oltre al diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, con conservazione dei diritti acquisiti e mantenimento dello status giuridico ed economico maturato presso l’ente di provenienza.
La Corte di Cassazione, accogliendo la tesi di una società d’ambito -evocata in giudizio dalla società di gestione del servizio idrico e dal dipendente- rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Salvatore Brighina, coadiuvato dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone e dall’Avv. Rosario Giommarresi, ha avuto modo di statuire un peculiare principio giuridico in materia di pubblico impiego privatizzato.
In particolare, ad avviso degli Ermellini, l’art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che il personale il quale, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative -che operano nel settore dei servizi idrici- è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto, “ha previsto una fattispecie legale tipica di passaggio, da ente pubblico a gestore privato, di attività, per il quale è sancito ope legis un trasferimento diretto e immediato del personale, con riferimento a cui, stante il suo carattere necessitato, non assume rilievo il consenso o meno del lavoratore”.
Infine, la Corte ha stabilito che l’ente gestore è vincolato al rispetto della garanzia di continuità di occupazione del personale trasferito, con applicazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, della disciplina del trasferimento del ramo d’azienda ex art. 2112 c.c..
Avv. Giovanni Francesco Fidone Avv. Rosario Giommarresi Avv. Salvatore Brighina