Riferimenti normativi.
L’art. 6-bis del Decreto-Legge n. 387/1987, convertito nella Legge n. 232/1990, consente ai militari collocati in quiescenza di ottenere un incremento della base pensionabile, attraverso l’attribuzione di sei scatti stipendiali aggiuntivi, con effetti diretti sul calcolo dell’indennità del T.F.S. (trattamento di fine servizio).
Il beneficio economico è riconosciuto per compensare il lavoro straordinario svolto dal militare nel corso della carriera.
A chi spetta?
Il diritto ai sei scatti stipendiali è espressamente previsto per il personale delle seguenti categorie:
• Polizia di Stato;
• Polizia Penitenziaria;
• Guardia di Finanza;
• Arma dei Carabinieri.
Il personale che ha lasciato il servizio anticipatamente, presentando dimissioni volontarie, ha spesso ricevuto un calcolo errato del proprio TFS, con l’esclusione del beneficio.
Requisiti.
Al fine di ottenere il riconoscimento dei sei scatti stipendiali, il militare deve rispettare due requisiti fondamentali: – aver compiuto almeno 55 anni di età al momento del pensionamento; – aver maturato almeno 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici.
La rideterminazione e il successivo recupero dei sei scatti stipendiali vanno ad incidere sulla base pensionabile e sul calcolo dell’indennità del T.F.S., comportando un incremento economico nel trattamento di fine rapporto per ciascun beneficiario.
Orientamento giurisprudenziale in materia di rideterminazione dei 6 scatti del T.F.S.
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito, in più occasioni, il diritto dei militari a ottenere l’aumento stipendiale al momento della quiescenza.
Sono numerose le pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali, del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa che hanno confermato il diritto dei militari al beneficio economico in oggetto, consolidando un orientamento giurisprudenziale favorevole al personale in quiescenza.
Difatti, il Giudice Amministrativo ha accertato il diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita e, per l’effetto, ha condannato l’INPS alla rideterminazione della suddetta indennità mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 (cfr., tra le tante, C.G.A.R.S. n. 466/2023, ma anche Consiglio di Stato n. 1231/2019, Consiglio di Stato Sez. II n. 8243/2024, Tar Friuli Venezia Giulia n. 124/2021, Tar Catania n. 2342/2024, Tar Lombardia n. 1184/2021, Tar Lazio Sez. V n. 9011/2022, Tar Catania n. 1568/2022, Tar Catania n. 775/2025, Tar Palermo n. 416/2025).
Il ricorso.
A causa di frequenti errori di calcolo e dinieghi ingiustificati da parte dell’Istituto di previdenza, è fondamentale monitorare attentamente la propria posizione previdenziale e, se necessario, intraprendere le opportune azioni legali per il riconoscimento del beneficio economico, contattando lo studio legale AvvNet al seguente indirizzo mail: fidone@fidoneassociati.it, giommarresi@fidoneassociati.it e nula@fidoneassociati.it e/o telefonicamente al 0932.988547.
Avv. Giovanni Francesco Fidone Avv. Rosario Giommarresi Avv. Filippo Nula