Gli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi hanno rappresentato e difeso in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta Sezione Lavoro, un Dirigente Medico di Primo Livello, in precedenza in servizio presso una Azienda Ospedaliera siciliana e, successivamente, vincitore di concorso pubblico presso altra struttura ospedaliera.
In dettaglio, il professionista aveva richiesto la concessione di aspettativa per la copertura del posto a tempo indeterminato per vincita di concorso pubblico e per tutta la durata del periodo di prova. In considerazione dell’inerzia dell’Amministrazione, lo stesso era stato costretto a presentare le dimissioni dall’Azienda presso la quale era in servizio, che invero procedeva arbitrariamente al recupero dell’indennità di mancato preavviso.
Pertanto, lo stesso professionista incardinava il giudizio, con l’assistenza degli Avvocati Fidone e Giommarresi, chiedendo il riconoscimento del diritto all’aspettativa richiesta, nonché il diritto alla fruizione, e la conseguente “monetizzazione”, di numerosi giorni di ferie non godute.
Con sentenza del 15.04.2025, il Giudice del Lavoro, accogliendo integralmente il ricorso, ha posto in evidenza due importanti principi giuridici, riguardanti il diritto all’aspettativa e la “monetizzazione” di ferie non godute.
1) Con riferimento al diritto all’aspettativa, ha affermato il Giudicante, il lavoratore ricorrente aveva diritto alla aspettativa richiesta senza che residuasse in capo all’Amministrazione alcun potere discrezionale di valutarne la compatibilità con le esigenze di servizio e dovendosi osservare come una tale valutazione fosse stata in ogni caso del tutto omessa.
Ne consegue che, poiché il dirigente medico era da considerarsi in legittima aspettativa, egli non fosse tenuto a dare alcun preavviso (che aveva peraltro fornito); anche su tale questione è intervenuto, in via definitiva, l’art. 10 del CCNL del 10 febbraio del 2004, il quale, coerentemente all’intento di favorire e garantire la più ampia mobilità dei dirigenti assunti presso le pubbliche amministrazioni, ha chiarito che “il dirigente in aspettativa senza assegni per l’effettuazione del periodo di prova, in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra azienda, non è tenuto a dare il periodo di preavviso, qualora lo stesso non rientri al termine del periodo di prova presso altra azienda. Pertanto, il recesso dal contratto individuale di lavoro in essere con l’azienda di originaria appartenenza, alla data di scadenza dell’aspettativa medesima, non implica l’obbligo del preavviso e, pertanto, lo stesso non è tenuto al pagamento dell’indennità di mancato preavviso”.
2) Con riferimento al pagamento del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite, il Giudice del Lavoro ha richiamato la sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione dell’art. 5 c. 8 del d.l. n. 95/2012, riconoscendo al lavoratore il diritto a un’indennità in caso di mancato godimento delle ferie per causa a lui non imputabile.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale, “il divieto di convertire in denaro le ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore, si pone in contrasto con l’art. 36, primo comma, Cost., che statuisce l’obbligo di retribuire il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal contratto, tenendo conto del diritto ai riposi feriali”.
Tale principio è del tutto in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ord. n.13613 del 2/7/2020) a tenore del quale “il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (conf. Cass. ord. n. 3476 del 12/02/2020).
In conclusione, a fronte della conseguente impossibilità di riportare le ferie non godute a carico del nuovo rapporto, è stato affermato il diritto del ricorrente a percepirne l’equivalente monetario rapportato alla retribuzione giornaliera per i giorni di ferie non fruiti.
Avv. Rosario Giommarresi