Con ordinanza n. 371/2016 del 21 luglio 2016, il TAR Venezia ha ribadito alcuni principi in materia di divieto di assistere a manifestazioni sportive.
In primo luogo il Tribunale Amministrativo del Veneto ha affermato come i provvedimenti di divieto debbano specificamente e puntualmente indicare le manifestazioni sportive vietate ed i luoghi interdetti.
In secondo luogo, i Giudici Amministrativi hanno sottolineato che le ragioni della durata del divieto debbono essere adeguatamente specificate, in rapporto alle peculiarità della fattispecie ed all’obbiettiva rilevanza dell’episodio.
Nell’accogliere la domanda cautelare e nel fissare la trattazione nel merito della questione, il TAR Veneto ha pertanto richiesto alla P.A. di riesaminare la posizione del ricorrente, alla luce dei sopra indicati principi in diritto.
Vittoria, 27 luglio 2016.
Avv. Giovanni Francesco Fidone