La Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza n. 41 del 17 gennaio 2017 ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento con il quale una Questura ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno ad un minore straniero affidato dal Tribunale dei Minori di Catania alla cura degli zii, che aveva proposto domanda al compimento della maggiore età.
A seguito di domanda di rinnovo del P.D.S., la Questura emetteva un diniego contestando all’interessato la carenza dei requisiti per avanzare la richiesta e l’assenza del parere della Commissione dei Minori Stranieri in Italia.
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Questore lamentando la falsa applicazione dell’art. 32, comma 1 e comma 1-bis, del d. lgs. n. 286/1998 nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2, lettera b, del d. lgs 286/98 – testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Difatti, l’art. 32 commi 1 e 1-bis del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 riconosce in capo al soggetto ormai divenuto maggiorenne, la possibilità di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
Allo stesso modo, l’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel sancire che il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, non individua un onere di allegazione del parere della Commissione dei Minori Stranieri a carico del soggetto richiedente (tesi avvalorata dalla giurisprudenza consolidata in materia – in tal senso, ex plurimis, TAR Trentino Alto Adige Bolzano, Sez. I, 02 luglio 2015, n. 212, TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 3 febbraio 2016, n. 147 e TAR Lazio Roma, Sez. II, 4 gennaio 2016, n. 26).
Il TAR Catania, riconosciuta la sussistenza del fumus a sostegno del ricorso proposto, oltre al pericolo di danno grave e irreparabile, ha dunque accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Vittoria 17 gennaio 2017
Dott. Bruno Palumbo